Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO

Tutte le tecniche praticate e i corsi formativi proposti dal Settore Olistico non sono da intendersi a finalità professionali terapeutiche, estetiche o psicoanalitiche, ma sono finalizzate per promuovere una maggiore conoscenza e favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Il Settore Olistico propone percorsi formativi e linee guida nell'ambito delle Discipline Olistiche, astenendosi dal proporre alcuna tecnica che voglia sostituirsi in alcun modo a pratiche mediche o psicanalitiche di alcun genere come disciplinato anche dalla recente pubblicazione della Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. del 26.01.2013. 


Il Responsabile del Settore declinano ogni responsabilità, per un uso improprio delle informazioni presenti nel sito e sottolineano che esse sono di natura generale e a scopo puramente divulgativo, che non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico abilitato (cioè un laureato in medicina abilitato alla professione) o nei casi specifici, di altri operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, psicoterapeuti, psicologi, e così via).

L'operatore Olistico che intraprende tale professione, rispetta i principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza. Esso ha tutto il diritto di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo. Qualunque comportamento che comprometta l’immagine dell’Operatore Olistico (utilizzo di titoli falsi, dichiarazioni non veritiere, diffamazione dei colleghi) e costituisca abuso della propria posizione professionale (uso di tecniche e/o strumenti senza aver acquisito la necessaria competenza, nonché la formulazione di diagnosi) costituisce illecito deontologico.


L’Operatore Olistico deve svolgere le proprie prestazioni nell'ambito delle competenze acquisite aggiornandosi regolarmente nelle materie nelle quali si è formato ed evitare dal punto di vista etico e deontologico il prolungamento dell’intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace; in tal caso l'operatore dovrà indirizzare il proprio interlocutore nell'ambito delle proprie conoscenze, verso eventuali specialisti o altri colleghi, affinché ne consegua il minor disagio possibile. E’ eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela o relazioni affettive e/o sessuali. L’Operatore Olistico in ogni circostanza è tenuto al segreto professionale, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

I DIPLOMI NAZIONALI DEL SETTORE OLISTICO NON ABILITANO ALLA PROFESSIONE SANITARIA O ESTETICA.    

La spendibilità degli iter formativi svolti rientra fra le professioni non regolamentate della legge 4/2013. L'operatore olistico aprendo una P.IVA con codice ateco 960909 e gestione separata INPS codice 26 potrà fornire i propri servizi a terzi nel rispetto della legge 4/2013.